Equipollenza ed equiparazione
I termini “equipollenza” ed “equiparazione” indicano la presenza di un’equivalenza tra titoli di studio che ha un’efficacia giuridica.
Dire che due titoli di studio sono equipollenti o equiparabili implica stabilire che i titoli di studio: a) certificano l’acquisizione di competenze equivalenti; b) permettono l’ammissione a concorsi pubblici; c) sono validi ai fini dell’ammissione a esami di Stato e all’accesso a ordini professionali; d) permettono la continuazione del percorso degli studi a un livello superiore.
La questione dell’equipollenza e dell’equiparazione è rilevante, nel caso dei titoli di studio accademici, sia in relazione alla corrispondenza tra titoli di studio acquisiti nell’ambito del vecchio ordinamento, sia in relazione alla confrontabilità e all’equivalenza tra titoli di studio acquisiti in altri contesti nazionali e, in modo particolare, nell’ambito dei paesi dell’Unione Europea. Vi sono specifiche procedure che sul piano nazionale e internazionale definiscono ciò che può considerarsi “equipollente” o “equiparato”, tenendo, tuttavia, presente che tali procedure sono soggette a loro volta a controversie e, soprattutto al livello europeo, a continue ridefinizioni. Tali decisioni hanno, infatti, rilevanza per accelerare o frenare la circolazione e la mobilità professionale e accademica all’interno di un paese o in ambito europeo, favorendo o agevolando i processi di internazionalizzazione dei sistemi educativi e del mercato del lavoro.
Con appositi decreti, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha stabilito le equipollenze e le equiparazioni tra titoli del vecchio e del nuovo ordinamento; tali equipollenze e tali equiparazioni sono particolarmente importanti per la partecipazione ai concorsi pubblici. Le procedure per il riconoscimento di titoli di studio conseguiti all’estero implicano, invece, la presentazione di un’istanza e di una documentazione finalizzata a ottenere un decreto accademico che determina l’equivalenza del titolo.